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	<title>DR. COSIMO FRACASSO &#187; Tassa sugli accessi &#8211; Provincia di Lecce</title>
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	<description>Riflessioni di un Commercialista</description>
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		<title>L&#8217;INGIUSTO BALZELLO DEL CANONE SUGLI ACCESSI</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassa sugli accessi - Provincia di Lecce]]></category>

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		<description><![CDATA[Parabita, 19 febbraio 2008 Oggetto: Regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007 Chiarissimo Presidente, la presente in merito alla delibera di Consiglio Provinciale del 5 novembre 2007 con la quale l&#8217;Amministrazione provinciale di Lecce ha disposto la regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-body">Parabita, 19 febbraio 2008</div>
<p><strong>Oggetto: Regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007</strong></p>
<p>Chiarissimo Presidente,<br />
la presente in merito alla delibera di Consiglio Provinciale del 5 novembre 2007 con la quale l&#8217;Amministrazione provinciale di Lecce ha disposto la regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007, senza l&#8217;applicazione delle sanzioni ed interessi in deroga al disposto degli artt. 22 e 40 del Regolamento Provinciale C.O.S.A.P.<br />
L&#8217;ex art. 44 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 recita: &#8220;la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un&#8217;opera visibile che renda concreta l&#8217;occupazione e certa la superficie sottratta all&#8217;uso pubblico&#8221;.<br />
A questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari. Ciò riduce a ritenere che la tassa non sia dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un&#8217;opera visibile che renda concreta l&#8217;occupazione e certa la superficie sottratta all&#8217;uso dei passi carrabili.<br />
Sull&#8217;argomento, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 225/E del 26.01.1997, ha affermato che non possono essere sottoposte a tassazione gli accessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l&#8217;inesistenza dell&#8217;occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall&#8217;art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/93, solo dalla presenza di un apposito manufatto costruito sul suolo pubblico per facilitare l&#8217;accesso dei veicoli alla proprietà privata.<br />
Il Ministero delle Finanze ha infatti precisato che per la definizione di &#8220;passo carrabile&#8221;, ai fini della &#8220;tassa&#8221; in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alle disposizioni di cui al citato art. 44 e che non ricadono nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili i semplici accessi &#8220;a raso&#8221; che si aprono direttamente sulla strada (risoluzione n. 220/E del 11.11.1997).<br />
Distinti saluti.</p>
<p>Dr. Cosimo Fracasso</p>
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