Parabita, 5 luglio 2009
Egr. Sig. Sen. Giorgio Napolitano (Presidente della Repubblica), On. Silvio Berlusconi (Presidente del Consiglio dei Ministri), Dott. Maurizio Sacconi (Ministro – Lavoro, Salute e Politiche Sociali), Dott. Ignazio La Russa (Ministro – Difesa), Dott. Angelino Alfano (Ministro – Giustizia), Dott. Roberto Maroni (Ministro – Interno), Dott. Franco Frattini (Ministro – Affari Esteri), Dott.ssa Mara Carfagna (Ministro – Pari Opportunita’), Dott. Pasquale Viespoli (Sottosegretario – Lavoro, Salute e Politiche Sociali), Dott. Ferruccio Fazio (Sottosegretario – Lavoro, Salute e Politiche Sociali), Dott.ssa Francesca Martini (Sottosegretario – Lavoro, Salute e Politiche Sociali), Dott.ssa Eugenia Maria Roccella (Sottosegretario – Lavoro, Salute e Politiche Sociali), Dott. Giuseppe Cossiga (Sottosegretario – Difesa), Dott. Guido Crosetto (Sottosegretario – Difesa), Dott.ssa Maria Elisabetta Alberti Casati (Sottosegretario – Giustizia), Dott. Giacomo Caliendo (Sottosegretario – Giustizia), Dott. Michelino Davico (Sottosegretario – Interno), Dott. Alfredo Mantovano (Sottosegretario – Interno), Dott. Nitto Francesco Palma (Sottosegretario – Interno), Dott.ssa Stefania Gabriella Elisabetta Craxi (Sottosegretario – Affari Esteri), Dott. Alfredo Mantica (Sottosegretario – Affari Esteri), Dott. Enzo Scotti (Sottosegretario – Affari Esteri), Senatori eletti nella Circoscrizione Puglia, Componenti della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, Componenti della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Componenti della Commissione Affari Esteri, Emigrazione del Senato della Repubblica, Componenti della Commissione Difesa del Senato della Repubblica, Componenti della Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato della Repubblica,
faccio seguito all’approvazione con fiducia, il 2 luglio u.s., da parte del Senato, del Disegno di Legge n. 773-B in materia di sicurezza. I voti di fiducia sono stati tre: uno per ciascun articolo. Il provvedimento contiene l’introduzione del reato di immigrazione clandestina, per i quali sono previste multe da cinque a diecimila euro, con obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali. Passa poi da 60 a 180 giorni il periodo in cui un immigrato potrà essere trattenuto nei cedntri di identificazione ed espulsione, mentre costerà 200 euro chiedere la cittadinanza e da 80 a 200 euro il permesso di soggiorno. Vengono inoltre ripristinati i poteri del procuratore nazionale antimafia e inasprito il “41-bis” sulla detenzione dei boss mafiosi. Norme restrittive anche per associaizoni, gruppi od organizzazioni non riconosciute (vi entrano anche quelle religiose di matrice islamica): se c’è il sospetto che svolgano attività con finalità terroristiche, il Viminale può disporre lo scioglimento e ordinarne la confissca dei beni.
Con la presente ritengo necessario richiamare l’attenzione sulla norma che punisce a titolo di reato l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all’uso simbolico della snazione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale.
La norma è, anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poichè la sua sera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell’espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l’assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggioungimento dello scopo.
Nè un fondamento giustificativo del nuovo reato può essere individuato sulla base di una presunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte Costituzionale (Sent. 78 del 2007) ha infatti già escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso, sicchè la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal Disegno di Legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.
L’ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per sè, fatti lesivi di beni meriteovoli di tutela penale, ma sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere punti isolo per fatti materiali.
L’intrioduzione del reato, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato perciò alla paralisi. Nè questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relartiva cognizione al Giudice di Pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest’ultima): da un lato perchè la paralisi non è meno grave se investe il settore di giurisdizione del Giudice di Pace, dall’altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, già in grave sofferenza.
Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche “regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed a gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati” (Corte Costituzionale, Sent. n. 5 del 2004), ma nell’adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa ossservanza dei principi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalità che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalità finalistica.
“Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che (…) non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a “nascondere” la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli“. Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità del reato di “mendicità” di cui all’art. 670, comma 1, Cod. Pen. (Sent. 519 del 1995), offrono ancora oggi una guida per affrontare quesitoni come quella dell’immigrazione con strumenti adeguati alla loro straordinaria complessità e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone.
Certo di un Suo cordiale riscontro, porgo deferenti saluti.
Dr. Cosimo Fracasso